Il bonifico è urgente. La richiesta sembra arrivare dalla direzione e contiene dettagli credibili. Chi può fermarsi a verificare, senza sentirsi d’intralcio? È una domanda concreta per chi gestisce un’azienda. La CEO fraud, la frode che impersona un dirigente per ottenere un pagamento, sfrutta proprio il rapporto tra fiducia, autorità e decisione.

Torino: l’allarme aveva già suonato

Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 3 settembre 2026 n. 4708, ha condannato una banca a risarcire una società per 800.000 euro. Il direttore generale aveva disposto quattro bonifici istantanei da 200.000 euro, verso lo stesso beneficiario estero, in pochi secondi.

Il limite per i pagamenti da remoto era di 200.000 euro. Per il Tribunale, le disposizioni andavano considerate come un’unica operazione. L’antifrode aveva bloccato almeno parte dei pagamenti; la banca aveva poi superato il blocco senza coinvolgere l’amministratore unico, titolare dei pieni poteri.

Il punto operativo è preciso: un alert deve aprire una verifica capace di aggiungere informazioni indipendenti. La decisione riguarda questo caso concreto; non stabilisce che ogni frode debba essere rimborsata.

Fideuram: la credibilità si costruisce su più canali

Nella ricostruzione ANSA del 25 settembre, il contatto con l’allora presidente di Fideuram risale al 23 febbraio 2026. Un messaggio WhatsApp impersonava il vertice del gruppo; un sedicente avvocato interveniva con una voce creata tramite IA. Documenti e richieste di riservatezza sostenevano la storia di un’acquisizione.

ANSA riferisce un tentativo da quasi 95 milioni di euro e aggiorna a 39,5 milioni la somma mancante, dopo blocchi e sequestri. È un’indagine in corso, non una responsabilità penale accertata.

La lezione per l’azienda va oltre il riconoscimento di una voce: messaggio, telefonata e documenti possono appartenere alla stessa costruzione fraudolenta. Tre conferme apparenti non diventano automaticamente tre verifiche indipendenti.

Banca Ifis: può bastare una richiesta via email

Il terzo caso riguarda Banca Ifis. Secondo ANSA, a maggio 2026 una manager sarebbe stata indotta da email apparentemente riconducibili a un collega ad autorizzare trasferimenti per oltre 23,8 milioni di euro. Un’altra ricostruzione della stessa agenzia identifica l’istituto e riferisce circa 20 milioni recuperati.

Anche qui si tratta di indagini. Le fonti inseriscono il caso nel filone delle frodi con IA, ma il dettaglio disponibile descrive l’inganno via email: non basta per attribuire a questo episodio una voce clonata. Per difendersi, il processo deve reggere anche quando la comunicazione sembra ordinaria.

Il controllo deve poter fermare anche il vertice

L’FBI raccomanda di verificare le richieste di pagamento di persona o contattando il referente, usando un numero già conosciuto. La verifica va quindi avviata fuori dal canale che ha portato l’ordine, senza utilizzare i recapiti forniti nella richiesta sospetta.

Un secondo autorizzatore deve poter controllare beneficiario, motivazione e deleghe. Gli alert richiedono un responsabile e un criterio di sblocco; l’urgenza deve attivare questa procedura. In un’esercitazione autorizzata, si può misurare chi interrompe il flusso e quale evidenza permette di riprenderlo, senza eseguire bonifici reali.

La verifica del beneficiario descritta dalla Banca d’Italia confronta nome e IBAN. Da questo perimetro deriva un limite pratico: la corrispondenza non dimostra che l’ordine sia legittimo. Per la direzione, il criterio da verificare è se la procedura consenta davvero di sospendere un pagamento, anche quando sembra richiesto dal capo.

Fonti e riferimenti